TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 22.
(Detassazione della retribuzione di risultato).

Art. 25.
(Detassazione della retribuzione di risultato).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

      Identico.